Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Regolazione unilaterale provvisoria della p.a. nelle materie oggetto di contrattazione integrativa e condotta antisindacale (Tribunale di Frosinone, decreto 19 giugno 2018) (di Matteo Corti)


Tribunale di Frosinone, decreto 19 giugno 2018 Sindacato – Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – Regolazione unilaterale ex art. 40, c. 3 ter D.Lgs. n. 165/2001 da parte di pa – Assenza di serie trattative e di motivazioni di urgenza del provvedimento – Condotta antisindacale ex art. 28 Stat. lav. – Sussiste Costituisce condotta antisindacale il comportamento della p.a. che, senza la previa contrattazione collettiva integrativa con i sindacati ricorrenti, prevista dall’art. 4, comma 2, c.c.n.l. Dirigenza medica e veterinaria, emani una delibera provvisoria ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in assenza di serie trattative con le oo.ss. e di adeguata motivazione in merito all’urgenza di provvedere in via unilaterale. (Caso in cui è stato applicato l’art. 40, comma 3-ter nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).  
SOMMARIO:

1. La regolazione unilaterale provvisoria della p.a. nelle materie oggetto di contrattazione collettiva dal decreto “Brunetta” alla riforma “Madia” - 2. Il caso sottoposto al giudice frusinate - 3. Limiti alla regolazione unilaterale della p.a. e valorizzazione del metodo sindacale nella giurisprudenza, anche costituzionale - NOTE


1. La regolazione unilaterale provvisoria della p.a. nelle materie oggetto di contrattazione collettiva dal decreto “Brunetta” alla riforma “Madia”

Il decreto che qui si annota rappresenta, a quanto consta, una delle poche decisioni edite sul contestatissimo art. 40, comma 3-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito: testo unico del pubblico impiego – T.U.P.I.). La versione originaria della disposizione, introdotta dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto “Brunetta”), attribuiva grande discrezionalità alle p.a. nell’adozione in via provvisoria di provvedimenti anticipatori dei contenuti di un contratto collettivo integrativo non ancora sottoscritto: in effetti, l’unico vincolo era rappresentato dalla finalità perseguita dall’ammini­stra­zione, ovvero quella di «assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica». La previsione, insieme a quella di cui all’art. 47-bis, comma 1, T.U.P.I., che attribuisce una facoltà analoga, seppur dai contorni più ristretti, ai comitati di settore nell’ambito della contrattazione di comparto, è stata oggetto degli strali di gran parte della dottrina [1]. In effetti, la possibilità per la p.a. di provvedere in via unilaterale in caso di prolungato stallo nella negoziazione del contratto collettivo costituisce un vulnus significativo al diritto di contrattazione collettiva, tutelato dall’art. 39, comma 1, Cost. come fondamentale esplicazione della libertà sindacale [2]. A livello di comparto l’impatto è, tuttavia, minore: per un verso, l’art. 47-bis, T.U.P.I. riguarda soltanto il trattamento retributivo, stabilendo l’erogazione degli «incrementi previsti per il trattamento stipendiale» decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità che «dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi»; per altro verso, la deliberazione dei comitati di settore deve essere preceduta dalla consultazione dei sindacati rappresentativi. Si tratta di una cautela importante, che insieme al limite di oggetto ha suggerito al legislatore della riforma “Madia” di lasciare inalterata la disposizione, peraltro mai applicata per il noto e prolungato blocco della contrattazione nazionale [3]. L’art. 40, comma 3-ter, T.U.P.I., al contrario, è stato integralmente riscritto dal­l’art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 [4]. La p.a. può ora provvedere soltanto qualora [continua ..]


2. Il caso sottoposto al giudice frusinate

È su questo nuovo testo che si pronuncia il giudice del lavoro con il decreto qui annotato. La vicenda che ha condotto alla decisione del tribunale di Frosinone è piuttosto lineare. Sulla scorta di una trattativa contrattuale lunga e difficile, cominciata nell’aprile 2016 con un decreto giudiziale che ha ordinato all’azienda sanitaria locale convenuta di convocare i sindacati per la procedura negoziale prevista dal c.c.n.l., il commissario straordinario dell’a.s.l. emana nel dicembre 2017 una delibera con la quale ridetermina unilateralmente il sistema di pesatura delle strutture dirigenziali, e conseguentemente anche il valore economico degli incarichi dirigenziali. Le organizzazioni sindacali dei medici ricorrono ex art. 28 Stat. lav. lamentando l’illegittimità della delibera per assenza del requisito del «pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa» di cui all’art. 40, comma 3-ter, T.U.P.I., che sarebbe stato evocato senza specificazione alcuna. La a.s.l. si costituisce eccependo che la materia della graduazione delle funzioni dirigenziali costituirebbe atto di macro-organizzazione riservato all’organo di indirizzo politico-amministrativo, come tale sottratto alla negoziazione sindacale; e ad ogni buon conto il lungo stallo delle trattative giustificherebbe il ricorso ai provvedimenti unilaterali contemplati dall’art. 40, comma 3-ter, T.U.P.I. Il giudice chiarisce, anzitutto, che la materia oggetto del contendere (la graduazione delle funzioni degli incarichi dirigenziali) non è sottratta alla contrattazione collettiva in sede decentrata: anzi, la contrattazione di comparto stabilisce un preciso obbligo di regolare a tale livello, tra l’altro, «le modalità di attribuzione ai dirigenti […] della retribuzione collegata ai risultati e agli obiettivi e programmi secondo gli incarichi conferiti» (art. 4, comma 2, punto 4, c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria). Del resto, la stessa a.s.l. ha mostrato di condividere nei fatti tale esegesi della normativa legale e collettiva, in quanto il commissario straordinario ha adottato la delibera contestata ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, T.U.P.I., e cioè anticipando provvisoriamente gli esiti della contrattazione collettiva decentrata. Vero è, tuttavia, che l’a.s.l. non si è impegnata a fondo nella trattativa sindacale. [continua ..]


3. Limiti alla regolazione unilaterale della p.a. e valorizzazione del metodo sindacale nella giurisprudenza, anche costituzionale

La decisione del giudice frusinate è pienamente condivisibile, e si pone nel solco della sparuta giurisprudenza edita che aveva avuto modo di pronunciarsi sulla versione precedente dell’art. 40, comma 3-ter, T.U.P.I. [7]. Pur in assenza degli ulteriori paletti che il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 avrebbe poi posto a maggior tutela del diritto costituzionalmente garantito di contrattazione collettiva, già il tribunale di Velletri, all’indomani del decreto Brunetta, aveva offerto un’interpretazione particolarmente rigorosa del requisito del «mancato accordo», che apre la strada alla deliberazione unilaterale della p.a. sulle materie oggetto di contrattazione integrativa [8]. Ha così rinvenuto il comportamento antisindacale dell’amministrazione che, similmente a quanto avvenuto nel caso risolto dal giudice frusinate, aveva tenuto un comportamento elusivo degli obblighi di informazione e contrattazione stabiliti dalla contrattazione collettiva. Insomma, il presupposto del «mancato accordo» sindacale, che apre la strada all’iniziativa unilaterale provvisoria della p.a., è costituito dal mancato esito positivo di una trattativa seriamente intrapresa e condotta dal­l’am­ministrazione, oppure dal rifiuto sindacale di partecipare alla trattativa. Riveste minor interesse la decisione del tribunale di Salerno di un anno precedente [9]: in quella vicenda la decisione unilaterale della p.a. ex art. 40, comma 3-ter, T.U.P.I. è stata considerata comportamento antisindacale esclusivamente per ragioni di diritto intertemporale, per vero assai discutibili. La sparuta giurisprudenza sul­l’applicazione dell’art. 40, comma 3-ter, T.U.P.I. riflette con tutta probabilità lo scarso utilizzo della disposizione da parte delle p.a. [10]. Va osservato che, nonostante gli ondeggiamenti del legislatore in merito al ruolo da riconoscere al metodo sindacale per la disciplina delle relazioni di lavoro nella pubblica amministrazione, la giurisprudenza di ogni livello ha mostrato grande decisione nel tutelare gli spazi riconosciuti dalla legge alla contrattazione collettiva e alla partecipazione da indebiti tentativi di regolazione unilaterale da parte delle p.a. Un fondamentale spartiacque è senz’altro rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale del 2015 [11]. Al di là dell’esito [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2019