Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
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Il passaggio del personale ATA dagli enti locali all'Amministrazione dello Stato (di Antonio Bernucci)


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., 28 MARZO 2018, N. 7698

Pres. NAPOLETANO – Rel. DI PAOLANTONIO

A.V. e altri c. MIUR

 

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Passaggio ope legis del personale amministrativo, tecnico, ausiliario dalle dipendenze degli enti locali all’amministrazione statale – Riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di appartenenza – Norma di interpretazione autentica – Giurisprudenza sovranazionale – Normativa eurounitaria sul trasferimento d’azienda – Divieto di reformatio in pejus – Peggioramento retributivo sostanziale – Adeguamento della giurisprudenza nazionale al dictum della Corte di Giustizia e della CEDU – Elementi retributivi da considerare nella determinazione della nuova posizione stipendiale

Il passaggio del personale c.d. ATA dagli enti locali ai ruoli dell’amministrazione statale configura un trasferimento d’impresa, ai sensi della normativa eurounitaria, con conseguente divieto di peggioramento retributivo sostanziale e riconoscimento del trattamento economico globale goduto all’atto del passaggio, comprensivo di tutte le voci retributive, anche quelle non connesse all’anzianità di servizio pregressa.   FATTO Rilevato in fatto che: 1. la Corte di Appello di Milano ha respinto gli appelli proposti dagli attuali ricorrenti, tutti appartenenti all’area del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, avverso le sentenze dei Tribunali di Monza e di Milano che avevano rigettato le domande, azionate con distinti ricorsi poi riuniti, volte ad ottenere il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale al momento del passaggio nei ruoli dello Stato e la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché degli istituti presso i quali prestavano servizio, al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento rivendicato, da effettuarsi tenendo conto dell’anzianità effettiva e non del criterio del maturato economico, indicato nell’accordo ARAN – Sindacati del 20/7/2001 e nel successivo decreto interministeriale del 5/4/2001; 2. la Corte territoriale, riassunti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, ha, in sintesi, evidenziato che la Corte di Giustizia con la sentenza del 6 settembre 2011 in causa C-108/10, nel ritenere applicabile alla fattispecie la direttiva 77/187, ha escluso che il cessionario possa non tener conto dell’anzianità pregressa dei lavoratori ceduti ma solo nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto, atteso che la direttiva ha lo scopo di impedire che il lavoratore possa subire per effetto del trasferimento un peggioramento retributivo; 3. il giudice di appello ha evidenziato che nella specie i ricorrenti non avevano mai lamentato di avere subito una diminuzione del trattamento retributivo complessivamente goduto, diminuzione, tra l’altro esclusa proprio dal criterio indicato nell’accordo e nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218; 4. ha aggiunto la Corte territoriale che nelle note difensive depositate in corso di causa gli appellanti avevano lamentato solo il mancato riconoscimento di alcune indennità riconosciute dal contratto collettivo di provenienza, non legate all’anzianità pregressa; 5. infine il giudice di appello ha escluso la possibilità di disapplicare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in relazione alla sentenza della Corte EDU 7 giugno 2011 Agrati contro Italia ed ha anche rilevato che la [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa. Fatti di causa - 2. La vicenda del trasferimento del personale ATA. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Il riconoscimento dell'anzianita' di servizio - 3. L'intervento della giurisprudenza sovranazionale. Il trasferimento d'azienda ed il divieto di peggioramento retributivo sostanziale - 4. Il piu' recente filone giurisprudenziale nazionale: gli elementi retributivi da considerare nella determinazione della nuova posizione stipendiale - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa. Fatti di causa

La sentenza in commento interviene sul tema del passaggio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (c.d. ATA) dalle dipendenze degli enti locali all’amministrazione statale, avvenuto ope legis a far data dal 1° gennaio 2000. Si inserisce in un importante e corposo filone giurisprudenziale di inizio secolo – la vicenda riguardava circa 80.000 posizioni lavorative – che ha ricevuto nuova linfa da qualche anno per via di alcune importanti sentenze della giurisprudenza sovranazionale [1]. I lavoratori ricorrenti, transitati nei ruoli del personale dello Stato, avevano richiesto al giudice di merito il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza. In primo grado, i Tribunali di Monza e di Milano avevano rigettato le domande, azionate con distinti ricorsi poi riuniti; la Corte d’Appello di Milano aveva poi respinto gli appelli proposti dai ricorrenti, evidenziando che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 6 settembre 2011 [2] nel ritenere applicabile alla fattispecie la Direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, ha escluso che il cessionario possa non tener conto dell’anzianità pregressa dei lavoratori ceduti, ma solamente nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto, atteso che la direttiva citata ha lo scopo di impedire che il lavoratore possa subire un peggioramento retributivo per effetto del trasferimento. Il giudice di appello aveva evidenziato che, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano mai lamentato di avere subito una diminuzione del trattamento retributivo complessivamente goduto, diminuzione per altro esclusa proprio dal criterio indicato nell’accordo e nella norma di interpretazione autentica contenuta nella legge n. 266/2005, art. 1, comma 218; ha aggiunto la Corte territoriale che nelle note difensive, depositate in corso di causa, gli appellanti avevano lamentato solo il mancato riconoscimento di alcune indennità riconosciute dal contratto collettivo di provenienza, non legate all’anzianità pregressa. Infine il giudice di appello ha escluso la possibilità di disapplicare la legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, ed ha anche rilevato che la costituzionalità della norma, definita di interpretazione autentica, è stata positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale, la quale ha [continua ..]


2. La vicenda del trasferimento del personale ATA. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Il riconoscimento dell'anzianita' di servizio

Nel merito la complessa vicenda del trasferimento del personale ATA, dalle dipendenze degli enti pubblici territoriali alle dipendenze dello Stato, ope legis, trova le proprie fonti normative, innanzi tutto, nel D.Lgs. n. 29/1993, art. 34 e, nello specifico, nella legge n. 124/1999, art. 8 e nel D.I. 5 aprile 2001. Il D.Lgs. n. 29/1993, all’art. 34 – il cui testo è stato poi riproposto in maniera pressoché letterale nell’art. 31, D.Lgs. n. 165/2001 – stabiliva che “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’art. 2112 del codice civile (…)”; articolo che, come noto, disciplina i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, operando in tal modo il Legislatore nazionale una scelta del tutto coerente con il diritto eurounitario e le sue consolidate interpretazioni giurisprudenziali [3]. L’incipit dell’art. 34, D.Lgs. n. 29/1993, faceva espressamente salve eventuali disposizioni speciali; quella predisposta dalla norma voleva rappresentare, quindi, una disciplina generale, applicabile in caso di modificazione soggettiva del datore di lavoro di dipendenti pubblici solo qualora non fosse prevista una normativa specifica [4]. Nella fattispecie in commento, fu l’art. 8 della legge n. 124/1999 a disciplinare il trasferimento del personale ATA dalle dipendenze degli enti pubblici locali all’amministrazione dello Stato, a far data dal 1° gennaio 2000, introducendo regole ad hoc rispetto alla normativa generale di cui sopra, e riconoscendo al personale trasferito “ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale” al momento del passaggio. Per regolamentare gli aspetti economici del trasferimento del personale ATA, ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali siglarono un accordo, in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento professionale e retributivo del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi della legge n. 124 del 1999. Successivamente, il decreto interministeriale 5 aprile 2001 ha integralmente recepito [continua ..]


3. L'intervento della giurisprudenza sovranazionale. Il trasferimento d'azienda ed il divieto di peggioramento retributivo sostanziale

Negli anni più recenti, però, la vicenda in oggetto è finita all’attenzione di Corti sovranazionali. Innanzi tutto della Corte di Giustizia Europea che, alla luce della normativa sul trasferimento d’azienda, di cui alla Direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, ha stabilito che i lavoratori trasferiti ex lege non possono essere oggetto di un peggioramento retributivo sostanziale rispetto al loro trattamento economico complessivo immediatamente precedente il trasferimento. In specie, con la notissima sentenza 6 settembre 2011 [11] la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel premettere che la novazione soggettiva del rapporto di lavoro che caratterizza la normativa italiana di trasferimento allo Stato del personale ATA, rappresenta un “trasferimento d’impresa”, ha affermato che per quanto riguarda la continuità del rapporto ai fini economici, trova immediata applicazione la Direttiva n. 77/187/CE e che le condizioni retributive previste dal contratto collettivo di cui è parte il cessionario devono, in particolare, essere collegate all’anzianità di servizio. Di conseguenza i lavoratori ATA trasferiti allo Stato, ai sensi dell’art. 3 della direttiva citata, non possono essere oggetto di un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione immediatamente precedente il trasferimento “per il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza”. La Corte di Giustizia ha inoltre rilevato che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla Direttiva n. 77/187/CE, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario. In buona sostanza la Corte di Giustizia, nella suddetta sentenza, ha evidenziato che il giudice nazionale, nella definizione delle singole controversie, deve effettuare il confronto con le condizioni retributive immediatamente precedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito – mentre, al [continua ..]


4. Il piu' recente filone giurisprudenziale nazionale: gli elementi retributivi da considerare nella determinazione della nuova posizione stipendiale

Conseguentemente, la più recente giurisprudenza nazionale si è uniformata al dictum del giudice sovranazionale, come indicato con chiarezza dalla prima rivoluzionaria sentenza, Cass., sez. lav., 12 ottobre 2011, n. 20980, seguìta da centinaia di altre con identico contenuto, tra cui Cass., S.U., 13 novembre 2012, n. 19786, che ha affermato l’obbligo del giudice italiano di attenersi ai principi enunciati dal giudice europeo. Si è, così, univocamente sostenuto l’obbligo di garantire al lavoratore ATA un trattamento economico non sostanzialmente peggiorativo di quello percepito presso l’ente locale al 31 dicembre 1999, al di là del riconoscimento dell’anzianità di servizio in sé e per sé considerata, tenendo conto di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, ed in specie, alla luce dell’art. 28, CCNL Enti Locali del 6 luglio 1995: a) Stipendio annuo tabellare; b) Retribuzione individuale di anzianità; c) Compenso incentivante per la produttività collettiva; d) Premi per la qualità delle prestazioni individuali; e) Indennità previste dal CCNL Enti Locali, se spettanti [21]. Sulla base di questi presupposti, la giurisprudenza nazionale giunge così a superare l’interpretazione fornita dal Legislatore con la legge finanziaria per il 2006, rivedendo gli elementi retributivi da considerare ai fini dell’attribuzione della corretta anzianità per il posizionamento nella struttura stipendiale a gradoni dell’amministrazione statale. Se, prima delle pronunce della giurisprudenza sovranazionale, si consideravano solamente stipendio annuo tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ed eventuali indennità, laddove spettanti, in seguito i principi affermati sia dalla Corte di Giustizia che dalla CEDU – applicazione della normativa sul trasferimento d’azienda, divieto di reformatio in pejus, peggioramento retributivo sostanziale e corretta individuazione degli elementi fissi e continuativi della retribuzione del lavoratore all’atto del trasferimento – hanno portato a considerare tra gli elementi retributivi anche le retribuzioni premiali, cioè il compenso incentivante per la produttività ed i premi per la qualità delle prestazioni individuali, ai sensi dell’art. 28, CCNL Enti Locali del 6 luglio 1995, [continua ..]


5. Conclusioni

L’applicazione della normativa sul trasferimento d’azienda alla controversia relativa al passaggio del personale ATA all’amministrazione statale appare, ad avviso di chi scrive, la chiave interpretativa corretta per giungere ad un’equa e risolutiva definizione del filone giurisprudenziale in commento, che ha visto nel tempo consolidarsi almeno tre diversi orientamenti, tra loro contrastanti. Le iniziali istanze avanzate dai lavoratori trasferiti – ed accolte dal primo orientamento giurisprudenziale – volte ad ottenere un vero e proprio miglioramento retributivo in termini sostanziali, applicando l’anzianità di servizio pregressa alle posizioni stipendiali a scaglioni del Comparto Scuola, apparivano incongruenti rispetto al trattamento retributivo immediatamente precedente il trasferimento ed alla stessa ratio della norma contenuta nell’art. 8, comma 2, legge n. 124/1999. D’altra parte non risultava affatto giustificato il peggioramento retributivo sostanziale subìto dai lavoratori all’atto del passaggio – a lungo disposto dal secondo orientamento della giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità – escludendo dalla retribuzione al momento del trasferimento tutti i premi incentivanti disciplinati dal CCNL Enti Locali, applicato al rapporto originario. Ad oggi, invece, i principi affermati dalla giurisprudenza sovranazionale e recepiti dalla Suprema Corte – sul trasferimento d’impresa, il divieto di reformatio in pejus, la comparazione col trattamento retributivo globale immediatamente antecedente il trasferimento, comprensivo delle retribuzioni premiali ed incentivanti – sembrano in grado di definire un terzo definitivo orientamento, tale da giungere dopo quasi vent’anni ad una giurisprudenza univoca e consolidata, che metta la parola fine alla lunghissima controversia sul trasferimento del personale ATA.


NOTE