Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
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La proroga del congedo straordinario del dipendente pubblico impegnato nel dottorato di ricerca (Corte di Cassazione, 10 gennaio 2019, n. 432) (di Anna Montanari – Ricercatorice di Diritto del Lavoro nell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)


CORTE DI CASSAZIONE, 10 GENNAIO 2019, N. 432 Pres. NAPOLETANO, Est. DI PAOLANTONIO, P.M. VISONÀ (concl. conf.) Parti e avvocati: COMUNE DI TORINO (AVV. COLARIZI LI VOLTI) C. G. (AVV. AGAMENNONE, GALLIANO) Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Congedo straordinario per dottorato di ricerca – Durata del corso – Proroga – Diritto al mantenimento del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza – Insussistenza. In tema di lavoro pubblico, va riconosciuto il diritto del dipendente, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, ad essere collocato in aspettativa e a conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento presso l’amministrazione di appartenenza per il solo periodo di durata normale del corso, con esclusione della proroga, anche se autorizzata secondo il regolamento di ateneo.   Omissis 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della legge n. 476 del 1984, art. 2, come integrato dalla L. n. 448 del 2001, art. 52, della L. n. 398 del 1989, art. 6, comma 7, dell’art. 12 del CCNL 14/9/2000 per i dipendenti del comparto regioni e autonomie locali. Ricostruito il quadro normativo e richiamata la circolare del MIUR n. 15/2011, il Comune sostiene, in sintesi, che la possibilità di concedere un anno di proroga non modifica la durata del corso di dottorato, che resta quella prevista dal regolamento di Ateneo, sicché il dipendente può legittimamente chiedere l’aspettativa retribuita solo per il periodo ordinario, al pari del borsista che può godere della proroga, ma non ha titolo a pretendere anche l’erogazione della borsa di studio. Correttamente, pertanto, decorso il triennio, si è ritenuto applicabile il diverso istituto dell’aspettativa non retribuita per motivi di studio, disciplinata dall’art. 11 del CCNL 14.9.2000, posto che la legge non consentiva la protrazione del beneficio e l’originaria autorizzazione si riferiva anch’essa alla sola durata legale del corso e non alla proroga che, a quella data, non era stata concessa né era stata manifestata in alcun modo dal dipendente la volontà di utilizzarla. 1.2. La seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, torna a denunciare, sotto altro profilo, la violazione delle norme di legge richiamate nel primo motivo. Il Comune ricorrente premette che l’art. 2 contiene un rinvio tecnico alle norme che fissano la durata del corso e, quindi, nella specie la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che il D.M. n. 224 del 1999, nel disciplinare i dottorati di ricerca, fa coincidere l’erogazione della borsa di studio con la durata del dottorato. In attuazione di detta norma regolamentare il (omissis) aveva espressamente escluso che l’eventuale proroga concessa [continua..]
SOMMARIO:

1. Osservazioni introduttive - 2. L'art. 2 della legge n. 476/1984 alla luce delle modifiche normative e dell'evoluzione giurisprudenziale - 3. Proroga degli studi dottorali e congedo - NOTE


1. Osservazioni introduttive

L’interessante decisione che qui si annota consente di fare il punto sulla disciplina del congedo straordinario in favore del dipendente pubblico ammesso a frequentare un corso di dottorato di ricerca, di cui all’art. 2, comma 1 della legge n. 476 del 1984. Intanto va ricordato che il dottorato di ricerca fa la sua comparsa, per la prima volta, in Italia nel 1980 [1] e nasce come un corso, di durata triennale, cui si accede previo concorso, per un numero di posti limitato, coperti da borsa di studio, finalizzato all’ottenimento di un titolo di studio (dottore di ricerca), che la fonte istitutiva qualificava valutabile unicamente nell’ambito della ricerca scientifica, e che pertanto risultava spendibile nel solo ambito accademico, configurandosi, di fatto, quale primo step per l’avvio della carriera universitaria. La connotazione del dottorato di ricerca quale esclusivo percorso formativo – che allora giustificava il divieto del dottorando di impegnarsi in attività didattica – viene meno con la legge n. 210 del 1998 [2] che sviluppa una profonda riforma dell’istituto [3], facendo, innanzitutto venir meno il collegamento del titolo al solo ambito accademico e proiettandolo verso il mondo professionale, tanto che il dottorato viene concepito come finalizzato ad acquisire le “competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione” (art. 4, comma 1). Rispetto all’impianto normativo precedente, viene liberalizzata l’offerta di posti di dottorato non coperti da borsa di studio e viene ammessa la possibilità per gli aspiranti dottori di ricerca di svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa. Il processo di trasformazione si conclude con la legge n. 240/2010 (c.d. Riforma Gelmini) [4], attraverso la quale si opera un ripensamento proprio dell’istituto dell’aspet­tativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, riconosciuta ai pubblici dipendenti.


2. L'art. 2 della legge n. 476/1984 alla luce delle modifiche normative e dell'evoluzione giurisprudenziale

Gli studi del dottorato sono ordinati all’approfondimento delle metodologie della ricerca nei rispettivi settori e all’ampliamento della formazione scientifica e come tali richiedono un impegno assorbente di chi li frequenta. In considerazione di ciò il legislatore ha previsto una specifica forma di esonero dallo svolgimento della prestazione lavorativa a favore del lavoratore pubblico che intraprende questo percorso formativo. Il diritto al congedo trova la sua fonte nell’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, a domanda, poteva essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso, durante il quale,al ricorrere delle condizioni richieste,percepiva la borsa di studio; inoltre tale periodo di sospensione non incideva negativamente sul rapporto di lavoro dell’interessato talché rimaneva utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. La previsione, come ha avuto modo di ammettere la Corte costituzionale, mirava a «rendere effettivo lo svolgimento delle attività richieste per la prosecuzione degli studi destinati all’approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica; attività e studi che rispondono all’interesse, costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica» [5]. Successivamente, al fine di agevolare la frequenza degli studi dottorali anche agli interessati privi di una fonte diretta di sostentamento in quanto non percettori della borsa di studio, l’art. 52, comma 57 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 ha integrato il disposto del suddetto art. 2, aggiungendo la significativa previsione per cui il lavoratore pubblico, in caso di dottorato senza borsa o di rinuncia a questa, ha comunque diritto a conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dall’amministrazione pubblica di appartenenza, pur in assenza della prestazione lavorativa. Particolarmente favorevole risulta dunque il regime riconosciuto al lavoratore non privato che risulti vincitore di un concorso di dottorato: egli ha la possibilità di ottenere un congedo senza assegni, oppure una aspettativa retribuita che gli consentirà di affrontare il triennio di studi e di acquisire quelle [continua ..]


3. Proroga degli studi dottorali e congedo

La controversia che ha occasionato la pronuncia in epigrafe verte, invece, sulla questione della durata dell’aspettativa retribuita, riconosciuta dall’art. 2 della legge n. 476 del 1984. In particolare, ad essere impugnata dinanzi alla Suprema è la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino ha riconosciuto ad un dipendente del Comune del capoluogo piemontese, ammesso ad un corso di dottorato senza borsa di studio, il diritto a conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza anche per tutto il periodo di proroga concessogli dal Collegio dei docenti, al fine del completamento dei suoi studi dottorali. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del Comune, ha escluso la legittimità della pretesa del dipendente sulla base di alcune argomentazioni. Confermando una posizione già acquisita (v. Cass., 3 maggio 2017, n. 10695 [16]), ha messo in evidenza che «l’applicazione del canone esegetico del tenore testuale della disposizione consente di ritenere spettante il trattamento economico solo “per il periodo di durata del corso”»; non bisogna poi omettere di rammentareche «la chiara intenzione perseguita dal legislatore è quella del bilanciamento tra diritto di studio del dipendente e interesse dell’amministrazione (che eroga la retribuzione pur non fruendo della prestazione lavorativa), il quale trova un corretto contemperamento nella prevedibilità (in base ai diversi ordinamenti universitari) della durata dell’assenza del dipendente stesso, a prescindere dalla ricorrenza di sue specifiche esigenze personali». Peraltro tale approccio interpretativo trova riscontro anche nella disciplina che regola l’istituto del dottorato di ricerca (vedi il Regolamento del dottorato di ricerca emanato con D.M. 30 aprile 1999 n. 224), dalla quale si desume che la proroga degli studi, che ha carattere individuale e riguarda il termine entro il quale deve essere sostenuto l’esame finale – che può essere posticipato in avanti per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi indicati –, non incide sulla durata legale del corso, che resta quella originariamente fissata (di solito tre anni), né dà titolo a pretendere la borsa di studio, che è necessariamente ancorata alla durata curriculare e non può risentire di proroghe individualmente concesse. Se, [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2019