barberio

home / Archivio / Fascicolo / Società a controllo pubblico e diritto del lavoro

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Società a controllo pubblico e diritto del lavoro

Sandro Mainardi – Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Bologna

Il saggio costituisce versione estesa e rielaborata della relazione svolta al 48° Convegno Nazionale Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” - Lavoro e dignità della persona - Bari, 7-8 giugno 2019.

Sommario:

1. Quale diritto del lavoro per le società pubbliche? Percorsi, modelli regolativi, esigenze di tutela - 2. Natura del datore di lavoro e vincoli di scopo - 3. I principi lavoristici del T.U. n. 175/2016 e le fonti di disciplina. Tipo o tipi contrattuali? - 4. Una lettura critica. I profili di deroga. a) Reclutamento e dintorni - 5. Segue. b) Regime sanzionatorio e contratti flessibili. Conversione sì, no, forse - 6. Segue. c) Mobilità, eccedenze e regime transitorio delle assunzioni - 7. Trattamenti economici, vincoli di spesa e limiti alla contrattazione collettiva - 8. Processi di reinternalizzazione dei servizi - NOTE


1. Quale diritto del lavoro per le società pubbliche? Percorsi, modelli regolativi, esigenze di tutela

Il processo che ha attribuito a soggetti privati la titolarità di gestione dei servizi pubblici e più in generale delle attività di produzione di beni e servizi collocabili sui mercati liberalizzati da parte di amministrazioni pubbliche, si è avviato per ragioni tutte riconducibili alla volontà di superare le regole di azione del diritto pubblico. Si riteneva che la partecipazione alle società di capitali, anche per diuturna assenza di una specifica regolamentazione organica, potesse essere modalità operativa in sostanza libera nei fini e, soprattutto, al di fuori dell’applicazione delle regole di contabilità e finanza pubblica, nonché dei vincoli e limiti a queste connesse. In tal modo si è sviluppato un ampio [1] quanto incontrollato ricorso allo strumento societario regolato dal diritto privato, che ha portato alla creazione di un settore dell’economia significativo ma poco conosciuto, [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. Natura del datore di lavoro e vincoli di scopo

A colmare tale deficit di regolamentazione degli aspetti lavoristici delle società a controllo pubblico è intervenuto il «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» (TUSP) approvato con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato sulla base della delega contenuta all’art. 18 della Legge Madia n. 124/2015, nel testo poi consolidato, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale n. 251/2016 [13] con il decreto correttivo 16 giugno 2017, n. 100; testo sul quale è ancora forse prematuro, secondo i dati di adeguamento, formulare un concreto giudizio di effettività, se è vero che su un totale di 32.427 partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, 18.124 (circa il 56 %) sono risultate al 1° gennaio 2019 non conformi a quanto disposto dal TUSP e pertanto avrebbero già dovuto formare oggetto di misure di razionalizzazione  [14]. È opinione condivisa [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. I principi lavoristici del T.U. n. 175/2016 e le fonti di disciplina. Tipo o tipi contrattuali?

Questa inequivocabile affermazione del legislatore della riforma con riguardo alla natura giuridica delle società a controllo pubblico quale datore di lavoro privato, imprime direzione determinante al dibattito circa la natura dei rapporti di lavoro che fanno capo alle società partecipate, ed in particolare alle società in house, ove la “vicinanza” strutturale e finalistica del datore con l’amministrazione socia, che affida direttamente il servizio, può indurre verso una lettura “altra” dei rapporti di lavoro in essere, compresa cioè della qualificazione e della disciplina generale delle risorse umane presso l’amministrazione pubblica di riferimento. Si tratterebbe di indurre una qual sorta di terzo tipo contrattuale, tra quelli del settore privato e del settore pubblico [29], con carattere di specialità diffusa, a matrice pubblicistica, data appunto dalla speciale caratterizzazione [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. Una lettura critica. I profili di deroga. a) Reclutamento e dintorni

La principale e più vistosa deroga al regime del lavoro privato, anche sul piano teorico-sistematico, è costituita dalla disciplina della provvista di personale delle società controllate, rispetto alla quale si concentrano e collegano tutte le esigenze di intervento legislativo sopra rammentate, e cioè contenimento dei costi, ricerca di risorse umane secondo imparzialità ed efficienza della scelta, trasparenza e pubblicità delle procedure. La premessa regolativa è data dal fatto che essendosi il fenomeno societario sviluppato per molti anni nelle amministrazioni locali in assenza di specifiche regole, è andata diffondendosi la convinzione che essendo la società di capitali un organismo disciplinato dal codice civile, questo fosse esente dall’applicazione delle norme di contabilità e finanza pubblica proprie degli enti pubblici, sia in relazione all’organizzazione dell’ente, che alla disciplina dei [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


5. Segue. b) Regime sanzionatorio e contratti flessibili. Conversione sì, no, forse

Nel regime dell’art. 18, legge n. 133/2008 mancava una espressa indicazione circa le conseguenze sanzionatorie della violazione della regola relativa alla regolamentazione delle procedure di assunzione secondo i principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, e si era per questo nutrita seria questione interpretativa [54]. L’art. 19 scioglie con chiarezza il nodo, stabilendo al comma 4 che «salvo quanto previsto dall’art. 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2 sono nulli». La norma riconosce carattere imperativo alla disposizione del comma 2 relativa al rispetto tramite regolamentazione interna – ed in ogni caso –, dei principi dell’art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 e, pur richiamando l’art. 2126 c.c. circa le conseguenze della nullità del contratto sulla posizione retributiva e previdenziale del [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


6. Segue. c) Mobilità, eccedenze e regime transitorio delle assunzioni

A segnare chiara distanza tra il modello pubblicistico del reclutamento proprio delle amministrazioni, e quello di diritto privato in essere nelle società controllate, milita poi la diversa considerazione del rapporto tra procedure di assunzione e istituti della mobilità del personale tra società pubbliche. Nelle amministrazioni è principio positivamente definito quello per cui il ricorso all’assunzione mediante concorso deve essere preceduta dall’esperimento delle procedure di mobilità, al fine di garantire una distribuzione ottimale e flessibile delle risorse umane nell’ambito della p.a. ed il contenimento della spesa secondo il principio della neutralità finanziaria [59]. Si prevede in particolare che le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti in organico, debbano attivare le procedure di mobilità per passaggio diretto, [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


7. Trattamenti economici, vincoli di spesa e limiti alla contrattazione collettiva

Appare ormai chiaro come le curvature di disciplina siano prevalentemente, se non esclusivamente, dettate nella preoccupazione della sostenibilità finanziaria delle società controllate e delle loro attività sul mercato di produzione di beni e servizi. Si spiega così l’attenzione del legislatore, oltre che per il reclutamento, anche per il trattamento economico del personale delle società, nell’accezione più ampia, e cioè quella data dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti, tutti accomunati nel tentativo legislativo di programmare in modo efficace le spese di funzionamento delle società attraverso la riduzione del costo del lavoro, e di evitare dinamiche retributive che potrebbero, se non controllate, determinare squilibri più o meno significativi sui costi della società. E così, un primo passaggio significativo appare quello della programmazione e contenimento dei costi del [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


8. Processi di reinternalizzazione dei servizi

Si è detto come il diritto del lavoro abbia ampiamente accompagnato i processi di trasformazione dei servizi pubblici, specie nella fase di creazione e costituzione delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni, alle quali sono state affidati i servizi prima svolti direttamente dagli enti. Qui appunto il diritto del lavoro ha cercato di operare con funzione protettiva rispetto all’immissione del servizio da modelli pubblicistici di regolamentazione, erogazione e gestione a meccanismi di mercato affrontati a gestione privatistica, per la garanzia dei livelli occupazionali e la tutela dei lavoratori pubblici coinvolti in tali processi. La norma utilizzata è stata quella generale dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, con il suo richiamo all’art. 2112 c.c. e alle garanzie sindacali dell’art. 47, legge n. 428/1990, seguendo il principio per cui tutti i lavoratori (pubblici) addetti al servizio passano al [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio