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Riflessioni intorno al principio di onnicomprensività della retribuzione nel pubblico impiego (Corte di Cassazione, Sez. lav., ordinanza 15 gennaio 2019, n. 836)

Flavio Vincenzo Ponte – Ricercatore di Diritto del lavoro nell’Università della Calabria

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV.,ORDINANZA 15 GENNAIO 2019, N. 836 Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – Dirigenza – Incarichi aggiuntivi cc.dd. di reggenza - Applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione Il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici previsto dall’art. 24 del Testo Unico Pubblico Impiego si applica a tutti gli incarichi aggiuntivi concernenti funzioni rientranti nei compiti istituzionali, compresi gli incarichi cc.dd. di reggenza. (omissis) 1. Il dott. A.S., dipendente della Asl di Frosinone quale dirigente amministrativo apicale, responsabile dell’Area Risorse Umane Settore organizzazione e sviluppo, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone per rivendicare, in aggiunta al trattamento retributivo percepito, il pagamento di ulteriori indennità di posizione e indennità di risultato per il periodo, di circa trentadue mesi, durante il [continua ..]

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Sommario:

1. Il caso - 2. L’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001 - 3. Alcune questioni interpretative - NOTE


1. Il caso

La Cassazione torna ad occuparsi del principio di onnicomprensività della retribuzione nel pubblico impiego analizzando le rivendicazioni proposte da un dirigente di amministrazione sanitaria. La vicenda riguarda la richiesta di pagamento di altre indennità di posizione e risultato a fronte del disimpegno (per circa 32 mesi, per vacanza dei posti) di ulteriori incarichi dirigenziali in aggiunta a quelli già affidategli. In primo grado il Tribunale accoglie la domanda del dirigente escludendo l’ap­plicabilità dell’art. 24, D.Lgs. n. 165 del 2001: il principio di onnicomprensività non viene applicato perché gli incarichi disimpegnati sono ritenuti completamente diversi rispetto a quelli istituzionalmente svolti. La Corte di Appello competente conferma peraltro questa impostazione, debitrice di una particolare lettura dei fatti caratterizzanti il contenzioso: l’attività del dirigente continua ad essere valutata [continua ..]

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2. L’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001

A mente dell’art. 24 comma 3, “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”. Il principio di onnicomprensività ruota intorno ad alcuni punti fermi: l’incarico deve essere conferito in ragione dell’ufficio ovvero il soggetto che affida l’incarico deve essere l’amministrazione di appartenenza (o, ancora, l’amministrazione di appartenenza può designare il dirigente rivolgendosi a terzi) [3]. La norma – evidentemente [continua ..]

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3. Alcune questioni interpretative

L’ordinanza che si commenta riprende l’orientamento tradizionalmente espresso in materia dalla giurisprudenza e non aggiunge molto alle considerazioni che usualmente sono spese in merito ai confini entro i quali spiega effetto il principio di onnicomprensività. La chiave di lettura prescelta esalta – come pure è stato notato [6] – il ruolo svolto dal contratto collettivo (e dal contratto individuale) nel caso della dirigenza pubblica, sia a proposito della determinazione dei criteri in merito alla graduazione delle funzioni dirigenziali sia, più specificamente, riguardo alla determinazione della retribuzione, a fronte di un impegno lavorativo che è evidentemente esclusivo e che – salvo quanto previsto dal sopra evocato art. 53 – non ammette distinzioni nell’e­sercizio delle funzioni riconducibili alla posizione dirigenziale. Nondimeno, l’ordinanza offre l’occasione per far cenno – [continua ..]

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NOTE

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