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Sulla delegabilità dell'attività istruttoria nel procedimento disciplinare (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 20 dicembre 2018, n. 33020)

Alessandra Zacchi – Cultore di Diritto del lavoro presso l’Università di Firenze

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., 20 DICEMBRE 2018, N. 33020 Pres. NAPOLETANO – Rel. TRICOMI Impiegato dello Stato e pubblico – Procedimento disciplinare – Delega – Limiti In tema di procedimento disciplinare nel lavoro pubblico contrattuale, mentre non è ammissibile la delega rispetto ad atti che implicano un’attività valutativa e decisoria, è possibile delegare lo svolgimento di atti meramente istruttori, che siano compiuti su indicazione dell’ufficio delegante e siano sottoposti alla verifica di questo. 1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 824 del 2017, dichiarava nullo il licenziamento irrogato nei confronti di L.M.A., dirigente amministrativa di seconda fascia del Ministero, all’epoca dei fatti in servizio presso la Procura della Repubblica di Marsala, dal Ministero della Giustizia con nota del 21 maggio 2015, e condannava il Ministero medesimo a reintegrare la lavoratrice nel posto di [continua ..]

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Sommario:

1. Il caso - 2. La questione affrontata dalla Cassazione e il relativo contesto normativo - 3. Le competenze nel procedimento disciplinare - 4. L’ammissibilità della delega dell’attività istruttoria secondo la giurispru­denza della Corte di Cassazione - NOTE


1. Il caso

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia sul tema della delega dell’attività istruttoria nel procedimento disciplinare nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato. La vicenda prende le mosse dal licenziamento per giusta causa di una lavoratrice, dirigente amministrativa di seconda fascia del Ministero della Giustizia, all’e­poca dei fatti in servizio presso la Procura della Repubblica di Marsala. Il recesso era stato intimato a conclusione di un procedimento nel corso del quale l’attività istruttoria era stata compiuta dal Presidente del Tribunale di Trapani, soggetto esterno rispetto all’ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito: u.p.d.) individuato dalla Pubblica Amministrazione. La Corte d’Appello di Palermo, ribaltando la decisione del Tribunale di Trapani, aveva accolto l’opposizione della dirigente al provvedimento ricevuto, sulla base di due considerazioni: la non delegabilità [continua ..]

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2. La questione affrontata dalla Cassazione e il relativo contesto normativo

La decisione della Corte di Cassazione desta particolare interesse in quanto precisa il significato dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 in relazione alla delegabilità della fase istruttoria del procedimento disciplinare nel pubblico impiego. L’ambito normativo all’interno del quale si colloca la fattispecie è rappresentato dagli artt. 55-bis e 55, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. Il primo comma dell’art. 55-bis stabilisce che per le infrazioni di maggiore gravità si applicano le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo. Tale comma prevede che ciascuna amministrazione debba individuare l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale deve provvedere alla contestazione dell’addebito al lavoratore, alla convocazione dello stesso per il contraddittorio a sua difesa, all’istruzione e alla conclusione del procedimento a suo carico. Si deve, tuttavia, precisare che [continua ..]

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3. Le competenze nel procedimento disciplinare

La sentenza in commento rappresenta un’occasione per riflettere sulla questione della delega del potere istruttorio nell’ambito del procedimento disciplinare e, più in generale, sul funzionamento dello stesso [3]. Dal quadro ricostruito in precedenza emerge, infatti, la centralità dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, che si è sostituito alle vecchie commissioni di disciplina: mentre queste ultime erano organi terzi rispetto al lavoratore e al datore di lavoro, l’u.p.d. non può definirsi tale, essendo parte integrante dell’apparato pubblico [4]. Se originariamente l’ufficio per i procedimenti disciplinari era competente rispetto a quasi tutte le sanzioni, eccetto il rimprovero verbale e la censura, la riforma Brunetta nel 2009 ha modificato parzialmente l’assetto originario, ampliando la competenza dei responsabili di struttura con qualifica dirigenziale [5]. Il rilievo che ai dirigenti [continua ..]

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4. L’ammissibilità della delega dell’attività istruttoria secondo la giurispru­denza della Corte di Cassazione

Il quadro normativo così ricostruito fornisce una base per comprendere la ratio della sentenza in commento, con la quale la Corte di Cassazione risolve il caso di specie ritenendo ammissibile la delega del potere di compiere atti istruttori nel procedimento disciplinare. Come si è accennato, al fine di meglio inquadrare la presente pronuncia occorre ricordare che la finalità della riforma del 2009 non è stata quella di garantire la terzietà dell’organo deputato alla contestazione dell’addebito, all’istruzione e alla conclu­sione del procedimento, bensì quella di rendere tale procedimento più efficiente [10]. Alla luce di questa considerazione, si può meglio comprendere la statuizione in base alla quale non determina alcuna illegittimità la circostanza che gli atti istruttori siano stati compiuti da un soggetto delegato, nel caso il Presidente del Tribunale, e non direttamente [continua ..]

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NOTE

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