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L'impiego dei pensionati. Il diritto al lavoro del personale in quiescenza fra garanzia e elusione. Difficile far quadrare il cerchio
ANTONIO ALBERTO AZZENA e FRANCESCO MONCERI
Antonio Alberto Azzena e Francesco Monceri
Sommario:
1. Premessa - 2. L’evoluzione delle ipotesi tassative in cui opera il divieto. Dal principio dell'inconferibilitàa quello della gratuità - 3. La limitazione delle opportunità di lavoro del soggetto in quiescenza - 4. Sugli incarichi conferibili a titolo oneroso ai lavoratori in quiescenza - 5. Conclusioni - NOTE
1. Premessa
Il titolo piuttosto dettagliato ed eloquente, non evita che sia da esplicitare ulteriormente la constatazione da cui l’analisi successiva prende le mosse. Quello del pensionamento del personale pubblico che conserva, spesso indipendentemente dall’età, capacità lavorativa e interesse a continuare a lavorare, sfruttando nel medesimo settore in cui operava la professionalità acquisita ha sempre costituito un problema di difficile soluzione. Che si riscontra anche in rapporto alla prosecuzione dell’attività lavorativa passando dal settore pubblico a quello privato. In entrambi i casi, infatti, lo spazio lavorativo che si ottiene, creando occupazione, rischia di essere annullato da chi, uscito dalla porta del mercato del lavoro, vi rientrasse dalla finestra, continuando a lavorare pur percependo un trattamento di quiescenza che gli assicuri la sopravvivenza e magari qualcosa in più [1]. Il che crea notevoli [continua ..]
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2. L’evoluzione delle ipotesi tassative in cui opera il divieto. Dal principio dell'inconferibilitàa quello della gratuità
L’attuale disciplina concernente gli incarichi conferibili al personale in quiescenza siccome non compresi nel divieto di cui all’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review, convertito nella legge 135/2012, come modificato dall’art. 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 114/2014 [2], e da ultimo dall’art. 17, comma 3, legge n. 124/2015, costituisce una stratificazione evolutiva della stessa per la comprensione della quale appare utile far riferimento alle Circolari interpretative, emanate a seguito delle ultime due novelle richiamate, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione [3]. I ripetuti interventi legislativi ed esplicativi che hanno interessato la norma in oggetto nel volgere di un tempo piuttosto ristretto comprovano che la questione presenta elementi di complessità più ampi di quelli che prima facie sembrerebbero emergere. Un approccio [continua ..]
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3. La limitazione delle opportunità di lavoro del soggetto in quiescenza
L’evoluzione normativa sommariamente esaminata attiene, non tanto al diritto al lavoro tout court del soggetto in quiescenza, che appare del tutto riconoscibile [21], soprattutto in considerazione delle mutate esigenze socio-culturali e finanche biologiche [22], quanto ad un particolare aspetto che si ricollega alla “prosecuzione” variamente denominata del rapporto di lavoro pregresso dopo il collocamento in quiescenza, al di là ad esempio del fisiologico periodo di affiancamento in cui il dirigente più anziano trasferisce, al di là consegne, esperienza al dirigente più giovane. Discorso all’interno del quale non è peregrino osservare che proprio le mutate condizioni cui poc’anzi si faceva riferimento hanno, al di la delle leggi, vieppiù aumentato la capacità fisiologica lavorativa, restituendo una classe di pensionati affatto nuova, ossia dotata di un grande bagaglio [continua ..]
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4. Sugli incarichi conferibili a titolo oneroso ai lavoratori in quiescenza
Si è finora visto come la norma che interessa, si propone almeno originariamente di evitare che i dipendenti in quiescenza possano essere utilizzati al pari di quando erano in servizio con i medesimi incarichi dirigenziali adottando forme contrattuali di incarico professionale a titolo oneroso. Questo fine assolve, come detto, al precetto che risulta da pronunce della Corte costituzionale che definiscono non lesive del persistente diritto al lavoro dei dipendenti in quiescenza tali forme di reclutamento solo se improntate a finalità di interesse pubblico che risultino prioritarie nel bilanciamento di interessi [26]. Nella norma in questione tale finalità, non è solo enunciata genericamente come limite, lasciando all’interprete un certo margine, ma viene ulteriormente specificata mediante una casistica, sia pure a maglie larghe, in quanto relativa a categorie assai ampie. Questo consente di individuare meglio almeno alcuni dei casi che [continua ..]
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5. Conclusioni
L’attuale formulazione del divieto di conferimento a lavoratori pubblici e privati in quiescenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 [27], mostra, in definitiva, elementi di evidente contraddittorietà rispetto al fine che sin dagli anni 90 ne aveva suggerito l’adozione, ossia l’effettivo ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione soprattutto negli incarichi di tipo direttivo/dirigenziale. In parallelo, peraltro, risulta poco comprensibile il mancato divieto di cumulo di incarichi (previa autorizzazione) per il lavoratore non in quiescenza, poiché anche tale prassi costituisce un problema all’ingresso di forze nuove nella p.a. La diversa disciplina di tali situazione che viene così a prender forma determina, infatti, un’incomprensibile disparità di trattamento tra la tutela del diritto al lavoro del dipendente attivo rispetto a quella del [continua ..]
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NOTE