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Il lavoro agile nella pubblica amministrazione: prime ipotesi applicative

Dario Calderara

Sommario:

Premessa - 1. La regolazione del lavoro agile nella P.A.: considerazioni preliminari - 1.1. Il ruolo e i contenuti della direttiva n. 3/2017 nel vigente quadro normativo a seguito della legge n. 81/2017 - 2. I primi profili applicativi della legge n. 124/2015 e della direttiva n. 3/2017 nella P.A. - 2.1. Accordo sottoscritto dal Comune di Milano - 2.2. Accordo sottoscritto dal Comune di Torino - 2.3. I nuovi regolamenti della P.A. sul lavoro agile - 2.4. Regolamento adottato dal Ministero dell'Interno – "Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie direzione centrale per le risorse umane" - 2.5. Regolamento adottato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - 2.6. Regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) "Dipartimento dell’amministrazione generale e del personale dei servizi" - 3. Esperienze dirette: opinioni a confronto deglismartworkers - 4. Brevi conclusioni - NOTE


Premessa

  Ritengo utile specificare le intenzioni che mi hanno spinto ad affrontare il tema in questo saggio. Il contributo non vuole presentarsi come una guida pratica al lavoro agile nella P.A. Si tratta, piuttosto, di un’indagine condotta sul campo, asseverata da alcune risposte alle questioni sorte a seguito dell’emanazione, inizialmente della legge n. 124/2015, successivamente della legge n. 81/2017 ed, infine, della direttiva n. 3/2017. È opportuno completare la premessa con alcune annotazioni dal punto di vista metodologico. Nei primi paragrafi, infatti, verranno analizzate le disposizioni specificamente dettate per la P.A., partendo dalla legge n. 124/2015, passando per la legge n. 81/2017, fino a giungere alla direttiva n. 3/2017. Nei paragrafi successivi, l’attenzione ricadrà su accordi e regolamenti attuati dalle singole P.A. prima e dopo la legge n. 81/2017, che verranno esaminati con un profilo critico-comparatistico al fine di [continua ..]

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1. La regolazione del lavoro agile nella P.A.: considerazioni preliminari

  Durante gli ultimi anni, la pubblica amministrazione è stata oggetto di un progetto di riforma iniziato sostanzialmente con l’approvazione della legge n. 124/2015 (c.d. Legge Madia). Uno degli obiettivi di detta riforma concerne l’adozione di nuo­ve forme di lavoro che siano in grado di promuovere una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici. Proprio l’art. 14 della suddetta legge promuove il telelavoro e altre “nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa”. Questa perifrasi si riferisce indubbiamente al c.d. lavoro agile [1], o smart working, sicché ben si può dire che la legge n. 124/2015 precorra ed introduca la recente legge n. 81/2017 [2]. L’art. 18, comma 1, di questa legge favorisce il lavoro agile non solo per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come già l’art. 14 della legge n. [continua ..]

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1.1. Il ruolo e i contenuti della direttiva n. 3/2017 nel vigente quadro normativo a seguito della legge n. 81/2017

  La direttiva n. 3/2017, riprendendo la definizione dell’art. 18, comma 1, legge n. 81/2017, definisce il lavoro agile [8] come una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante l’accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La finalità principale per poter adottare il lavoro agile risiede nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, oltre che l’incremento della produttività dell’ammini­strazione pubblica. Proprio questa policy, tramite ritmi di lavoro più adeguati alle esigenze del lavoratore, è possibile che abbia un impatto significativo verso i pubblici impiegati, per migliorare la soddisfazione e il benessere, con un conseguente calo dell’assenteismo e una crescita della produttività. Chiunque aderisca alla modalità di lavoro agile non potrà essere penalizzato [9] in termini [continua ..]

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2. I primi profili applicativi della legge n. 124/2015 e della direttiva n. 3/2017 nella P.A.

  A questo punto, è opportuno esaminare nel dettaglio i singoli accordi adottati successivamente alla c.d. legge Madia e i regolamenti emanati dopo le più precise indicazioni fornite dalla direttiva, ancora in fase sperimentale.

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2.1. Accordo sottoscritto dal Comune di Milano

  Uno dei primi accordi per la sperimentazione del lavoro agile, che ha richiamato l’art. 14 della legge n. 124/2015, è quello applicato ai dipendenti del Comune di Milano dal 04 luglio 2017 [20]. La sperimentazione del lavoro agile prevede che il dipendente possa svolgere la prestazione lavorativa presso la propria residenza/domicilio [21] o in un’altra sede. A tale previsione, però, seguono dei limiti inerenti sia la durata di tale tipo di prestazione, massimo tre intere giornate lavorative [22] al mese, sia precisi vincoli d’ido­neità [23]. Tutte le giornate di lavoro agile devono essere pianificate con un opportuno anticipo, previa autorizzazione [24] del direttore del settore o del Responsabile, e registrate all’interno dell’applicativo Permessi Web. L’accordo prevede la possibilità di escludere a priori alcune richieste di adesione alla sperimentazione, in [continua ..]

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2.2. Accordo sottoscritto dal Comune di Torino

  Una differente prospettiva viene fornita analizzando gli accordi sperimentali di lavoro agile redatti dal Comune di Torino in ambito dei progetti “6Smart” [26] e “Ediliziagile” [27]. Gli accordi di partecipazione ai progetti sperimentali sono iniziati ad essere utilizzati dall’inizio del 2017 con durata massima di 6 mesi [28]. Durante la fase la fase sperimentale, la cui durata è pattuita nell’accordo, l’amministrazione e il lavoratore agile potranno comunicare all’altra parte la volontà di interrompere tale sperimentazione, previo preavviso [29]. Al pari del precedente accordo, nel rispetto delle linee guida della c.d. legge Madia, la prestazione svolta in modalità agile non modifica in alcun modo il livello di inquadramento e le mansioni del lavoratore. Anche in questo caso il lavoratore è tenuto al rispetto di tutte le norme di legge e le regole relative alla protezione [continua ..]

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2.3. I nuovi regolamenti della P.A. sul lavoro agile

  Come precedentemente esaminato, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3, del 1 giugno 2017, lascia alle singole amministrazioni ampia facoltà di regolamentare l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile al proprio interno in funzione delle proprie esigenze funzionali e organizzative. Di seguito verranno analizzati alcuni regolamenti sperimentali interni ai singoli Ministeri, alcuni ufficiali ed in via di definizione.

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2.4. Regolamento adottato dal Ministero dell'Interno – "Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie direzione centrale per le risorse umane"

  Dal 1 aprile 2018, per i lavoratori del Ministero dell’Interno, ha avuto inizio la fase sperimentale del lavoro agile, con durata semestrale [35], in base ad un regolamento che rispetta in pieno le indicazioni fornite dalla direttiva [36]. La sperimentazione, inizialmente, coinvolgerà un massimo di 50 unità di personale [37] ed è preordinata a consentire, con l’ingresso a regime della modalità di lavoro agile, il coinvolgimento del 10% del personale in servizio [38] che ne faccia richiesta, garantendo pari opportunità e non discriminazione ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di carriera. L’art. 1 del regolamento definisce il lavoro agile come “una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro, finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” e precisa quali [continua ..]

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2.5. Regolamento adottato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

  Al pari del precedente regolamento, anche la circolare [47] per la sperimentazione del lavoro agile nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla direttiva presidenziale. L’art. 1 riprende la definizione di lavoro agile e le finalità già note, ma il regolamento si allontana dal dettato del precedente [48] quando prevede che la percentuale massima del 4% dei dipendenti in servizio presso la sede centrale possa avvalersi, su richiesta, dello svolgimento della prestazione in modalità agile [49]. Interessante è notare come nel regolamento della Farnesina sia esplicitamente escluso all’art. 2, comma 2, “il ricorso al lavoro agile da parte del personale in regime di part-time” [50]. L’art. 4 stabilisce che il personale in lavoro agile può svolgere la propria prestazione al di fuori della sede abituale [continua ..]

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2.6. Regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) "Dipartimento dell’amministrazione generale e del personale dei servizi"

  Il primo tra i regolamenti qui esaminati ad essere stato emanato è quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 13.06.2017 [57], poco dopo la direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È utile segnalare preliminarmente una sensibile differenza rispetto ai precedenti regolamenti quando, all’art. 1, comma 1, lett. h, viene menzionato il contratto integrativo individuale [58] distinto, almeno formalmente, dagli accordi che vengono sottoscritti tra i lavoratori e le amministrazioni in altri ministeri. Con un successivo regolamento, Prot. n. 13213 del 2 febbraio 2018, è stata prorogata sino al 31 gennaio 2019 la fase di sperimentazione del progetto pilota “be MEF be SMART”, che avrebbe dovuto concludersi il 31 gennaio 2018. Il nuovo protocollo ha esteso anche il numero di unità di personale che può aderire al progetto sperimentale passando da 200 a 380 [continua ..]

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3. Esperienze dirette: opinioni a confronto deglismartworkers

  Prima di giungere all’epilogo del ragionamento, è opportuno verificare se effettivamente, come è abitudine sostenere, “carta canta”, ovvero verificare che la linearità e la chiarezza con cui sono stati redatti i regolamenti sia stata percepita e applicata allo stesso modo all’interno dei ministeri [64] nei quali è stata svolta questa indagine. Sono stati interpellati diversi settori e categorie di lavoratori [65] e da questi confronti è emerso che la totalità dei lavoratori, che ha volontariamente aderito alla modalità “agile”, è soddisfatta. Si riscontra che, per alcune tipologie di lavoro ricomprese all’interno dei regolamenti [66], molto probabilmente sarebbe stato più opportuno l’inserimento nelle possibili prestazioni da svolgersi in modalità agile, al termine della fase sperimentale, in modo da avere più elementi su cui [continua ..]

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4. Brevi conclusioni

  Alla luce dell’analisi sopra condotta, emerge come gli accordi e i regolamenti disciplinano il lavoro agile, di cui alla legge n. 81/2017, attuando le disposizioni del­l’art. 14 della legge n. 124/2015 e della direttiva n. 3/2017, secondo un’ottica lineare anche se in alcuni casi eterogenea. È interessante, a questo punto, riepilogare alcune tra le principali analogie e differenze rinvenibili all’interno delle varie regolamentazioni analizzate. Ad esempio diverse componenti delle regolamentazioni possono considerarsi omogenee. I lavoratori “smart”, infatti, necessitano di una autorizzazione per poter svolgere la modalità di lavoro in forma agile. Gran parte delle regolamentazioni, successive alla direttiva n. 3/2017, hanno previsto: un’attività di monitoraggio dei lavoratori agili; l’impossibilità di svolgere lavoro straordinario; gli strumenti di lavoro possono essere personali e di [continua ..]

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NOTE

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