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La natura collegiale della RSU nel pubblico impiego

Vincenzo Cangemi

Sommario:

1. Introduzione - 2. La natura collegiale della RSU nelle fonti - 3. La natura collegiale della RSU nell’elaborazione giurisprudenziale e negli orientamenti dell'ARAN - 4. La sentenza delle Sezioni Unite nell'impiego privato - 5. La risposta della giurisprudenza nel pubblico impiego - 6. Il CCNQ del 4 dicembre 2017 - 7. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione

  Una delle questioni più dibattute in tema di rappresentanze sindacali unitarie riguarda la loro natura giuridica: se si trattino di un organismo collegiale o costituiscano la sommatoria delle loro singole componenti, e, conseguentemente, se i diritti sindacali a loro spettanti vadano esercitati collegialmente o se sussista la titolarità dei diritti sindacali in capo alle singole componenti della RSU. Il banco di prova nell’elaborazione giurisprudenziale è rappresentato dal diritto di assemblea: è sulla titolarità del potere di indire l’assemblea, infatti, che si scontrano principalmente le diverse interpretazioni. Nel settore dell’impiego privato a mettere un punto fermo – o, forse, è meglio dire un punto e virgola [1] – nell’interpretazione delle fonti contrattuali che regolano la RSU è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [2], la quale se [continua ..]

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2. La natura collegiale della RSU nelle fonti

  Come è noto, è stato l’art. 47, D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dal D.Lgs. n. 396/1997 [6] ad aver previsto la costituzione di un “organismo di rappresentanza unitaria del personale” su base elettiva e a suffragio universale, delegando alla contrattazione collettiva la regolamentazione dell’elezione e del funzionamento di tali organismi sulla base di criteri e principi fissati dalla norma stessa. Già dall’analisi della fonte legislativa istitutiva degli “organismi di rappresentanza unitaria del personale” emergono elementi favorevoli a una ricostruzione collegiale della rappresentanza unitaria del personale. In tal senso depone sia la scelta di qualificare l’organismo come forma di rappresentanza unitaria del personale, sia l’assegnazione in via esclusiva alla rappresentanza unitaria del personale, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, dell’esercizio dei [continua ..]

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3. La natura collegiale della RSU nell’elaborazione giurisprudenziale e negli orientamenti dell'ARAN

  La giurisprudenza di merito maggioritaria, con riguardo al pubblico impiego, ha fin da subito considerato la RSU alla stregua di un organismo risultante dalla sommatoria delle sue componenti, riconoscendo il potere di queste ultime di indire singolarmente l’assemblea, nonostante le chiare indicazioni desumibili dalla contrattazione collettiva [18]. I giudici sono giunti a questa conclusione valorizzando il combinato disposto degli artt. 2 e 10 del CCNQ, che, come visto, sembra riconoscere la titolarità del potere di indire l’assemblea anche alle singole componenti RSU [19]. Né può desumersi diversamente dal riferimento all’art. 8, comma 1 dell’ACQ, in quanto esso «disciplina unicamente l’attività delle r.s.u., non già l’esercizio delle prerogative sindacali dei suoi componenti». Si tratterebbe, d’altra parte, di un’interpretazione volta a tutelare i componenti di minoranza [continua ..]

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4. La sentenza delle Sezioni Unite nell'impiego privato

  C’è un sottile fil rouge che collega la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla RSU nell’impiego privato con il tema della natura della RSU nel pubblico. Infatti, se è indubbio che la sentenza 13978/2017 sia esclusivamente riferita all’impiego privato, come lascia intendere la stessa Corte di Cassazione [26], cionondimeno, i risultati interpretativi cui perviene risultano interessanti anche nella riflessione sulla natura giuridica della RSU nel pubblico impiego. Le Sezioni Unite riconoscono il diritto di indire l’assemblea per 3 delle 10 ore annue anche alle singole componenti della RSU, pur affermando il carattere collegiale di quest’ultima, ritenendo che «ben possono un organismo elettivo come la r.s.u. e il principio di maggioranza convivere con limitate prerogative di singole com­ponenti dell’organismo medesimo […]. Il principio di maggioranza è [continua ..]

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5. La risposta della giurisprudenza nel pubblico impiego

  Con due pronunce rese in data 8 e 9 febbraio 2018 la Corte di Cassazione [32] e il Tribunale di Bologna [33] hanno arrestato sul nascere qualsiasi tentativo di riaprire il dibattito, oramai sopito, sulla natura collegiale della RSU nel pubblico impiego, alla luce dei principi di diritto espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite appena illustrata. In entrambi i casi i componenti della RSU facenti capo a delle organizzazioni sindacali operanti nel comparto sanità avevano chiesto l’autorizzazione a svolgere un’assemblea indetta ai sensi dell’art. 20 Stat. Lav. Nella vicenda posta all’atten­zio­ne del Tribunale di Bologna, inoltre, la componente della RSU dei Cobas, la quale come organizzazione sindacale non era rappresentativa, rivendicava il diritto ai locali e il diritto di avere una bacheca al fine di esercitare il diritto di affissione ai sensi del combinato disposto degli articoli [continua ..]

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6. Il CCNQ del 4 dicembre 2017

  L’interpretazione sistematica delle fonti legislative e contrattuali in materia di RSU nel pubblico impiego, formulata dalla giurisprudenza appena richiamata, trova una conferma nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 4 dicembre 2017 [43], il quale risolve i dubbi interpretativi lasciati aperti dal CCNQ del 07 agosto 1998 [44] circa la titolarità dei diritti sindacali. Infatti, l’art. 4 del nuovo CCNQ prevede che le assemblee possono essere indette non solo dalla RSU unitariamente intesa, ma anche singolarmente o congiuntamente dai dirigenti sindacali indicati nell’art. 3, comma 1, lettere da b) a e), rinvio che esclude espressamente i singoli componenti della RSU, i quali sono sì dirigenti sindacali, ma ai sensi della lett. a) non menzionata. Stesso duplice meccanismo è previsto dall’art. 5 con riferimento al diritto di affissione, il quale riserva la titolarità di tale diritto alla RSU e ai [continua ..]

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7. Conclusioni

  Alla luce dell’evoluzione illustrata nel presente contributo, è possibile ritenere con certezza, a norma dell’art. 1362 c.c., che le parti stipulanti dell’ACQ del 1998 e del CCNQ del 1998, poi sostituito dal CCNQ del 2017, hanno configurato la RSU come organismo unitario collegiale che opera sulla base del principio di maggioranza. Pertanto, «la posizione del singolo componente rileva solo all’interno della stessa, ma non all’esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario» [46]. Ciò ha un diretto rilievo sulla titolarità dei diritti sindacali, in quanto, come confermato dal nuovo CCNQ del 4 dicembre 2017, il potere di indire l’assemblea e il diritto di affissione spettano unicamente alla RSU e non alle sue singole componenti. L’unico diritto per l’agibilità sindacale riconosciuto alla singola componente della RSU è il diritto a un locale per svolgere le riunioni, il [continua ..]

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NOTE

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