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Il requisito della contestuali nel trasferimento d'azienda ex art. 31 d.lgs. 165/2001: una possibile estensione della fattispecie
Caterina Manolio
L’art. 31 D.Lgs. 165/2001 non trova applicazione in occasione del trasferimento di personale da un’amministrazione pubblica ad una società di diritto privato, quando oggetto del trasferimento non sia l’attiva svolta, bensì il singolo dipendente incaricato della stessa. In tal caso, la fattispecie dev’essere inquadrata nella cessione di contratto di cui all’art. 1406 c.c., per questo necessitante del consenso del lavoratore ceduto. Nell’ambito delle procedure di esternalizzazione di cui all’art. 31 D.Lgs. 165/2001, lo svuotamento sostanziale delle mansioni svolte dal soggetto trasferito presso la società cessionaria determina la dequalificazione professionale del lavoratore ceduto ex art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e giustifica il risarcimento in solido dei danni patrimoniali da quest’ultimo sofferti. Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni [continua ..]