Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
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L'equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego prima e dopo la “Riforma Brunetta” (nota a Cassazione, sez. lav., 26 gennaio 2017, n. 2011) (di GIOVANNI ZAMPINI - Professore associato di Diritto del Lavoro nell'Università Politecnica delle Marche)


Corte di cassazione, sez. lav., 26 gennaio 2017, n. 2011 Pres. L. MACIOCE, Rel. A. DI PAOLANTONIO Impiegato dello Stato e pubblico in genere – «Ius variandi» – Adibizione a mansioni equivalenti – Legittimità – Condizioni In materia di pubblico impiego contrattualizzato non si applica l’art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dall’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della p.a., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione.

Corte di cassazione, sez. lav., 26 gennaio 2017, n. 2011 Pres. L. Macioce, Rel. A. Di Paolantonio Impiegato dello Stato e pubblico in genere – «Ius variandi» – Adibizione a mansioni equivalenti – Legittimità – Condizioni In materia di pubblico impiego contrattualizzato non si applica l’art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dall’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della p.a., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione. Svolgimento del processo 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 638/10, ha confermato il rigetto della domanda proposta da Ca. Ad. nei confronti del Comune di (OMISSIS), avente ad oggetto il risarcimento dei danni che il ricorrente, dipendente pubblico con inquadramento in posizione D3, assumeva essergli derivati dal mutamento organizzativo disposto dal Comune nel 2002 in forza del quale era stato spostato dal settore Manutenzione e Ambiente, di cui era responsabile, al settore Protezione civile, Sicurezza del territorio e Tutela del patrimonio, sempre in funzione di preposto. 2. La Corte distrettuale, premesso che nel 2002 il Comune di (OMISSIS) aveva proceduto ad una riorganizzazione interna delle aree, creando un autonomo settore alla cui direzione aveva posto il geom. Ca., ha osservato che non vi era stata né riduzione dello stipendio ne’ variazione del carattere apicale della posizione ricoperta dal funzionario, mentre nessun rilievo potevano avere le circostanze addotte dal­l’ap­pellante a sostegno del prospettato demansionamento, ossia la riduzione del budget di spesa (in precedenza di cospicua entità) e il ridotto organico dell’ufficio (da 5-6 operai ad un solo addetto, ma con attribuzione del coordinamento di un gruppo di 25 volontari per la protezione civile). Ha aggiunto che doveva piuttosto evidenziarsi l’importanza del neo-istituto Settore della Protezione civile, Sicurezza del territorio e Tutela del patrimonio, creato per la gestione degli interventi in caso di calamità naturali e in situazioni di pronto intervento, incidenti sulla salute e l’incolumità pubblica, “a maggior ragione poi in un territorio come quello veneto, assai soggetto ad esondazione dei corsi d’acqua e a fenomeni alluvionali, anche gravi”. 3. Per la cassazione di tale sentenza il Ca. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Resiste il [continua..]