Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Trasferimento dell'aeromobile e trasferimento di azienda in una complessa decisione sulla sorte del personale di volo. (nota a sentenza Trib. Civitavecchia, 11 gennaio 2018) (di CHIARA TINCANI - Ricercatrice di diritto della navigazione nell'Università di Verona)


Tribunale di Civitavecchia, sentenza 11 gennaio 2018 G.G. (Avv. Mele, Abati, Annunziata.) c.  A.C. SPA (Avv. Arcadi, Clementi, Navarra, Di Peio) Impiego privato – Personale di volo – Art. 917 cod. nav. – Espletamento dell’attività su più velivoli – Inapplicabilità. Impiego privato – Personale di volo – Amministrazione straordinaria di una grande impresa in stato di insolvenza – Natura liquidatoria - Trasferimento di azienda a terzi – Trasferimento di azienda – Inconfigurabilità – Compatibilità con l’ordinamento comunitario. Impiego privato – Personale di volo – Accordo sindacale – Obbligo di assunzione non trasferibile a un singolo lavoratore – Irrilevanza.

Tribunale di Civitavecchia, sentenza 11 gennaio 2018 G.G. (Avv. Mele, Abati, Annunziata.) c.  A.C. SPA (Avv. Arcadi, Clementi, Navarra, Di Peio) Impiego privato – Personale di volo – Art. 917 cod. nav. – Espletamento dell’attività su più velivoli – Inapplicabilità. Impiego privato – Personale di volo – Amministrazione straordinaria di una grande impresa in stato di insolvenza – Natura liquidatoria - Trasferimento di azienda a terzi – Trasferimento di azienda – Inconfigurabilità – Compatibilità con l’ordinamento comunitario. Impiego privato – Personale di volo – Accordo sindacale – Obbligo di assunzione non trasferibile a un singolo lavoratore – Irrilevanza. L’applicazione dell’art. 917 cod. nav., per cui, in caso di cambiamento dell’esercente dell’ae­romobile, il nuovo succede al precedente in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti dei componenti dell’equipaggio, presuppone che il pilota sia addetto a uno specifico aeromobile e non assume rilevanza nel trasferimento di beni e, quindi, di velivoli di una nota impresa italiana. È conforme al diritto comunitario il decreto – legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nella parte in cui ha previsto che cessioni di beni e, in particolare, di aeromobili di una nota impresa italiana in crisi non sono trasferimenti di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., poiché la previsione è conforme al paragrafo 5 della direttiva 2001 / 23 / Ce. Un contratto collettivo che preveda l’obbligo per un datore di lavoro di assumere dipendenti, in misura prefissata e sulla base delle sue esigenze tecniche, ma senza la specificazione del numero dei dipendenti da assumere per ciascuna posizione professionale, non fa sorgere alcun diritto in capo al singolo pilota. Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso depositato il 7.07.2014 G.G., assumendo di aver lavorato per A.L. s.p.a. con qualifica di pilota dal gennaio 1998 (dal 2003 con grado di primo ufficiale) fino al 13 gennaio 2009 (data del collocamento in CIGS), chiedeva al Tribunale di: – accertare e dichiarare il diritto ad essere assunto da A.C. s.p.a. a decorrere dal 13 gennaio 2009 anche in conseguenza e per effetto degli artt. 917, 938 cod. nav. e 2212 c.c. e, comunque, il diritto del ricorrente ad essere assunto da A.C. s.p.a. per violazione degli Accordi collettivi e responsabilità contrattuale dalla medesima data, 13 gennaio 2009, ovvero, in subordine, alla data di diffida inviata dal ricorrente in data 9 dicembre 2011 e ricevuta da A.C. s.p.a. il 14 dicembre 2011, ovvero dalla diversa data che il Giudice vorrà stabilire; – per l’effetto ordinare alla convenuta di assumerlo sulla base del contratto a­ziendale applicato dalla [continua..]